È costituita la Fondazione denominata "Fondazione Pirelli", con sede legale in Milano, Viale Alberto e Piero Pirelli n. 25.
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Statuto della Fondazione Pirelli
Articolo 1: Costituzione-sede-delegazioni
Articolo 2: Scopi
La Fondazione si propone di formare, promuovere e diffondere espressioni della cultura e dell'arte.
In particolare, la Fondazione intende promuovere e diffondere la
conoscenza del patrimonio culturale, storico e contemporaneo del Gruppo
Pirelli, sia mediante la valorizzazione dei materiali in cui esso si
manifesta, che attraverso progetti e iniziative volti a promuovere la
cultura d'impresa Pirelli come parte del più generale patrimonio
culturale del paese.
La Fondazione si propone altresì di individuare
e supportare progetti e iniziative culturali di soggetti terzi, che
presentino caratteristiche di affinità e coerenza con la cultura
d'impresa Pirelli.
Articolo 3: Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse
Nel perseguimento dei
suoi scopi e coerentemente alle proprie finalità, la Fondazione
procederà al riordino ed alla gestione dell'Archivio Storico del Gruppo
Pirelli nonché alla valorizzazione dei materiali in esso custoditi, onde
renderli accessibili al pubblico ed agli studiosi, compatibilmente con
la salvaguardia della loro integrità.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria ovvero dei quali abbia ad altro titolo il possesso o la detenzione;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- istituire premi e borse di studio;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Articolo 4: Vigilanza
Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.
Articolo 5: Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione
costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre
utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai
Fondatori o da soggetti terzi;
- dai beni mobili e diritti ovvero da
ogni altra entità suscettibile di valutazione economica che pervengano a
qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa
acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che il Consiglio d'Amministrazione deliberi di destinare a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
Articolo 6: Fondo di Gestione
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Il Fondo di Gestione della Fondazione sarà impiegato per il
funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi
scopi.
Articolo 7: Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il
bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il 30 giugno
successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.
È vietata
la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi e
riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo 8: Fondatori
Sono Fondatori le società "Pirelli & C. S.p.A." e "Pirelli Tyre
SpA", nonchè i Signori Cecilia Maria Giulia Pirelli e Alberto Maria
Tomaso Pirelli.
Tra i Fondatori persone giuridiche, solamente il
Fondatore "Pirelli & C. S.p.A.", nel caso in cui deliberi di
procedere a fusioni, scissioni o trasformazioni, ovvero comunque di
estinguersi, potrà indicare il soggetto che eserciterà le prerogative a
esso spettanti previste dal presente statuto.
Ciascun Fondatore
persona fisica può designare, anche in via testamentaria, persona
destinata a subentrare in sua vece nell'esercizio delle prerogative e
dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.
Articolo 9: Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione ed il Presidente Onorario;
- il Direttore;
- l'Advisory Board, ove istituito;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 10: Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri.
La sua composizione sarà la seguente:
a) un membro nominato da ciascun Fondatore persona giuridica;
b) un membro nominato dai Fondatori persone fisiche, con deliberazione comune;
c) fino a due membri nominati con deliberazione comune adottata a maggioranza dai consiglieri sub a) e b).
I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino
all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio
successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da
parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.
Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato
motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato
decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi
di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione
del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la
nomina di cui al secondo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica
sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora il numero
dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e
dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.
Il
Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri per amministrare la
Fondazione, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione
proposti dal Presidente, coadiuvato dal Direttore, e verifica i
risultati complessivi della gestione della medesima.
In particolare provvede a:
- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della
Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli
articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- approvare, ove opportuno, il regolamento della Fondazione;
- istituire, ove opportuno, categorie di Partecipanti, o members, della
Fondazione, determinandone con apposito regolamento le qualifiche, le
prerogative, i requisiti, le modalità di ammissione e quant'altro
necessario;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, anche tra persone esterne al Consiglio, il Direttore ai sensi dell'art. 12, fissandone le competenze e i poteri;
- istituire, ove opportuno, l'Advisory Board e nominarne, su proposta del Direttore, i membri;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- nominare, ove opportuno, il Presidente Onorario della Fondazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie, con il voto favorevole del Presidente;
- deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e
alla devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole del Presidente;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.
Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria
iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri in carica,
senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei, inoltrati almeno cinque
giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od
urgenza, la comunicazione può avvenire 12 ore prima della data fissata.
In caso di inerzia del Presidente, protratta per oltre 30 giorni dalla
data della richiesta da adunanza del Consiglio, il medesimo è convocato
dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le
deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e la
proposta di scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con la
presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od
impedimento da un Consigliere, dal medesimo Presidente individuato.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'adunanza e dal segretario.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano
mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di
seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione
degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio
di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il
Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.
Articolo 11: Presidente della Fondazione e Presidente Onorario
Il Presidente della Fondazione è il consigliere nominato dal Fondatore
"Pirelli & C. S.p.A." nel Consiglio d'Amministrazione della
Fondazione.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della
Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi
autorità amministrativa o giurisdizionale, nomina e revoca avvocati.
Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni,
imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di
instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole
iniziative della Fondazione.
Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito a
tutti gli effetti di legge e statuto nello svolgimento dei compiti e
nella conduzione della Fondazione da un Consigliere, dal medesimo
Presidente stabilmente individuato.
Ove lo ritenga opportuno, il
Consiglio di Amministrazione può nominare il Presidente Onorario della
Fondazione; il Presidente Onorario della Fondazione è invitato
permanente al Consiglio medesimo, cui partecipa con funzione consultiva e
senza diritto di voto; egli cessa dalla carica insieme al Consiglio che
lo ha nominato.
Articolo 12: Direttore
Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del
Presidente, e scelto, anche tra persone esterne al Consiglio, tra
persone con esperienza nei settori della storia economica, dell'arte e
delle attività culturali, nonché di riconosciute capacità di management.
In sede di nomina, il Consiglio d'amministrazione determina compiti e
natura del rapporto.
Il Direttore resta in carica fino a revoca o dimissioni.
Il Direttore provvede alla gestione della Fondazione, con criteri di
economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito delle competenze e dei
poteri a lui delegati dal Consiglio d'Amministrazione, nonché in
conformità ai piani, ai progetti e alle linee di bilancio deliberati dal
Consiglio stesso. In particolare il Direttore provvede a:
-
coadiuvare il Presidente nella predisposizione dei programmi e degli
obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio
d'Amministrazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti
operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla
nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del
rapporto;
- approvare l'assetto organizzativo della Fondazione, in
relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione potendo
individuare il proprio vicario;
- proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dei membri dell'Advisory Board, ove costituito;
- predisporre la proposta di bilancio preventivo e consuntivo;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito in sede di nomina.
Il Direttore ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione, al quale risponde del proprio
operato, nonché alle riunioni dell'Advisory Board.
Articolo 13: Advisory Board
L'Advisory Board, ove costituito, è organo consultivo della Fondazione
ed è composto da un numero variabile di membri, fino ad un massimo di
quindici, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, su
proposta del Direttore tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed
istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di
riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie
d'interesse della Fondazione.
L'Advisory Board formula pareri e
proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra
questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda
espressamente il parere, nonchè per definire aspetti specifici delle
singole attività ed iniziative di rilevante importanza.
L'Advisory
Board può articolarsi in comitati tecnici di progetto individuati dal
Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce numero componenti, durata
e funzioni.
L'Advisory Board è convocato e presieduto dal
Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento da
un Consigliere, dal medesimo Presidente individuato.
Alle riunioni dell'Advisory Board partecipa il Direttore della Fondazione.
Articolo 14: Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal
Consiglio di Amministrazione di cui uno con funzione di Presidente,
scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori contabili.
Il
Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle
scritture contabili, esamina la proposta di bilancio consuntivo,
redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
I
membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza
diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
I
membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino
all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio
successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.
Articolo 15: Scioglimento
In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque
causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio
d'Amministrazione, che nomina il Liquidatore, ad altri Enti che
perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
I
beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello
scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti
concedenti.
Articolo 16: Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
Articolo 17: Norma transitoria
Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, per la durata, nonché nella composizione determinata in sede di atto costitutivo, anche in deroga alle norme del presente statuto, in sede di sua prima applicazione, e verranno successivamente integrati.






